Registrato: 04-06-2008 Messaggi: 95 Località: Marcon VE
Inviato: 25-09-2009 18:48:04 Oggetto: possono obbligarmi a mettere la museruola??
abito in un condominio dove per fortuna tutti adorano il mio peloso di 6 mesi..dolcissimo ,non ha mai abbaiato a nessuno ne tantomeno avuto atteggiamenti agressivi
Però il mio posto auto esterno è sul condominio adiacente dove sono tutti terrorizzati
ora ho saputo che mi arriverà una lettera dall'aministratore dove vogliono che io metta la museruola ogni volta che faccio salire il cane in auto perchè sono nel loro condominio.....Possono obbligarmi a farlo???
Pensate all'inizio volevano obbligarmi a portare fuori la macchina in strada per far salire il cane...l'amministratore però gli ha detto che non si può obbligarmi a fare ciò...ma vi rendete contro l'assurdità della cosa....
Io credo di non essere obbligata a metterla ...il cane è sempre al guinzaglio non è mai libero sia nel mio condominio tanto meno in quello dei vicini.....azz che nervoso!!!!
Ciao.. io non sono esperto di queste cose, ma credo proprio che non possono fare una cosa del genere sta tranquilla ... (p.s. anche se non lo conosco di persona, salutami Vento , ciao )
ciao...voglio precisare e sottolineare che sono CONTRARIO alla museruola sempre!!!!!!!...però a volte bisogna metterla per varie ragioni..credo che nel complesso condominiale tu sia obbligata come se fossi in un locale pubblico o un bus..capisco la tua rabbia e capisco pure il dolore del tuo piccolo..ma al mondo esistono varie specie di esseri umani e no!!!..l'ignoranza è spesso padrona di molti di loro ...fossi in te per evitare quando sei nel condomio la metterei solo per il quieto vivere e anche per far capire che tu rispetti anche le idee poco intelligenti..vedrai che piano piano capiranno che sei una persona a modo e ti lasceranno in pace...pensa un pò che il tuo piccolo ha solo 6 mesi..immagina fra in anno quando sarà piu grosso!!!ricorda che la museruola non è un bene per il cane e spesso aumenta l'aggressività, quindi occhio ai tempi che la tiene per lui è un grande peso !!!..certamente qui gli esperti ti daranno mille consigli mirati..tranquilla!!!!
non ho letto tutta la discussione pubblicata da jluke ma mi sembra di aver capito che la sentenza stessa sia precendete al decreto attuale, il quale ha tolto la black list e ha tolto l'obbligo della museruola, anche se rimane l'obbligo di portare la museruola con sè quando si esce col cane, in modo da averla a portata di mano se dovesse servire .. Quindi, a meno di leggi che vadano oltre l'attuale decreto in vigore da poco, non possono abbligarti a far mettere la museruola al tuo cane, a meno che lo stesso non presenti segni di pericolosità, in quel caso sì che ti possono obbligare ( ma sono sicuro che Vento non avrà di questi problemi )
Registrato: 04-06-2008 Messaggi: 95 Località: Marcon VE
Inviato: 26-09-2009 09:33:15 Oggetto:
blwi85 ha scritto:
non ho letto tutta la discussione pubblicata da jluke ma mi sembra di aver capito che la sentenza stessa sia precendete al decreto attuale, il quale ha tolto la black list e ha tolto l'obbligo della museruola, anche se rimane l'obbligo di portare la museruola con sè quando si esce col cane, in modo da averla a portata di mano se dovesse servire .. Quindi, a meno di leggi che vadano oltre l'attuale decreto in vigore da poco, non possono abbligarti a far mettere la museruola al tuo cane, a meno che lo stesso non presenti segni di pericolosità, in quel caso sì che ti possono obbligare ( ma sono sicuro che Vento non avrà di questi problemi )
ti dirò di più Luigi..io in quel condominio ho solo l'auto che dista 5 metri dal cancello elettrico da dove entro.....non ci impiego neanche un minuto di orologio a far salire Vento.....sono solo cattiverie ..non ha mai abbaiato a nessuno anzi scodinzola a tutti e ti dirò di più tutte le volte che l'ho fatto salire in auto non ho mai trovato nessuno dei condomini...figurati c'impiego un minuto neanche per farlo salire......
Io la museruola non glie la metto ...
Quando anche loro se la metteranno visto che in giro ci sono un sacco di stupratori.pedofili e mamme pazze che uccudono i propri figli allora la metterò anche a Vento...e questo è tutto
Martina benvenuta!!!!!!!! ti dico così perchè questa è solo la prima delle discriminazioni come propietaria di un cane killer. Sai già come la penso in proposito, però i casi sono 2, o te ne sbatti e continui a fare come hai fatto fino ad oggi oppure per il quieto vivere cedi..........oppure visto che la legge che tanto loro osservano dice: o museruola o guinzaglio mettigli la museruola e entra nel cortile senza guinzaglio lasciando Vento libero si scorrazzare tranquillamente mentre tu con molta calma apri la macchina e lo fai salire. _________________ Federica
Registrato: 04-06-2008 Messaggi: 95 Località: Marcon VE
Inviato: 26-09-2009 11:00:40 Oggetto:
Fede...grazie per il benvenuta ...mi sa che hai proprio ragione ...ma quello che mi preme di più è sapere esattamente se possono obbligarmi....visto che non possono (da quello che ho capito) io me ne sbatto...
Ho fatto la brava vicina fino adesso cercando sempre di andare incontro alle LORO esigenze...ora basta....se la legge è dalla mia parte di certo non vado a far soffrire Vento con la museruola per loro..che da oggi in poi non meritano neanche più il mio saluto
Registrato: 12-07-2009 Messaggi: 207 Località: La Spezia
Inviato: 26-09-2009 12:22:38 Oggetto: Ciao a tutti
mercoledì 4 marzo 2009
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. Ministero della Salute 03.03.09
Fonte: Ministero della Salute 03/03/2009
Art. 1.1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.
5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale, decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.
6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
7. Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.
8. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4. Art. 2.1. Sono vietati:
a) l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera
d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale.
4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Art. 31. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”, a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Art. 41. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall’art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
Art. 51. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all’articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.
Art. 61. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.
Art 71. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione. -->
Pubblicato da Amministratore a 3.02
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Registrato: 04-06-2008 Messaggi: 95 Località: Marcon VE
Inviato: 26-09-2009 13:27:21 Oggetto:
e quindi?????
Da quello che ho letto ho solo capito che i cani che hanno dato segno di agressività e sono registrati su una lista dai veterinari hanno l'obbligo sempre di museruola e guinzaglo...
Ma non mi chiarisce se io quei 5 metri in cui metto il cane in macchina sono obbligata,perchè me lo hanno imposto i condomini vicino
su questo link invece verso la fine si dice"o museruoloa o guinzaglio"
ma scusa questi "signori" non hanno di meglio da fare che rompere a te con queste cose???..non credo che nel tuo complesso tu e vento siate il problema numero UNO???...cmq come ti ho e hanno detto o lasci perdere o fai di testa tua e ciao...anche a noi hanno detto che volevano il mio patato con museruola ma è stata solo una richiesta verbale quindi non ha nessun valore del resto conosco bene il mio cane !!!...VIVI E LASCIA VIVERE...questo detto nn lo conosce mai nessuno??????ora cambieremo il nome alla razze dei rott...i ROTTKOMODO!!!!!!!!!!!!!!
Allora la nuova ordinanza dice che il propietario del cane è obbligato ad avere sempre con se la museruola e metterla al cane in caso di bisogno.............quindi secondo mè tu puoi entrare nel condominio con la museruola in mano (sventolarla così tutti cretini la vedono) e metterla solo e ripeto solo in caso di necessità, secondo, io non vivo in un condominio quindi non conosco bene le regole, ma a mio avviso per certe cose ci vorrebbe un'assemblea e solo dopo i voti e aver raggiunto la maggioranza più 1 (quindi almeno il 51%) si possono permettere di dirti che fare. Se sbaglio correggetemi _________________ Federica
Se il tuo cane (rottw o volpino, visto che la lista è stata toppata) verrà considerato un cane aggressivo tu sarai obbligato all'uso della museruola e del guinzaglio. Perchè il tuo peloso possa essere considerato aggressivo devono esistere episodi che abbiano spinto chichessia a segnalarlo alle autorità competenti. In seguito a queste segnalazioni la ASL (che si muove anche su segnalazione dai veterinari professionisti) ti chiamerà ( o verrà direttamente da te) al fine di poter valutare il comportamento del pelosone e il tuo metodo di gestione. SOLO ed ESCLUSIVAMENTE in seguito ad una verifica negativa del bestio potrai essere obbligato all'uso dei due sistemi ovunque tu vada con il cane oltre alla frequentazione di un corso per te e lui. Ti posso assicurare che le ASL ne hanno i zebedei pieni di dover visionare cani segnalati come feroci solo perchè sono neri o si chiamano Pit quando sanno perfettamente che statisticamente sono ben altre le razze morsicatrici e, pertanto, se il tuo cane non ha alcun problema caratteriale potrà continuare a scorazzare con la sola limitazione del guinzaglio.
Quindi è assolutamente illecito qualsiasi imposizione da parte dell'amministratore in tal senso. Seppoi tu, giusto per mantenere dei buoni rapporti con il vicinato e visto che si tratterebbe solo di pochi metri, vuoi accontentarli sei libero di farlo ma fagli capire che lo fai giusto perchè rispetti chi può, anche se a torto, avere paura dell'essere nero ma NON perchè sei obbligato a farlo.
Magari, in seguito, anche a fronte della vostra (tua e del tuo cane) dimostrata buona volontà, si renderanno conto di quanto sia assurda una costrizione simile ad un patatone di cane.
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